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Gara #117

Affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria PFTE, esecutiva, CSP e studi ed indagini geologiche - “MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA”-
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Informazioni appalto

26/09/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 244.195,28
CASTELLUCCIO LUCA

Categorie merceologiche

712 - Servizi architettonici e servizi affini

Lotti

Inviato esito
1
B86813F852
F28H25000030001
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria PFTE, esecutiva, CSP e studi ed indagini geologiche - “MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA”
Affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria PFTE, esecutiva, CSP e studi ed indagini geologiche - “MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA”
€ 244.195,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 199.999,60
150/LPV del 28/11/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
05194000633 de Marinis Giovanni
Visualizza partecipanti

Scadenze

23/10/2025 12:00
21/10/2025 12:00
02/11/2025 12:00
03/11/2025 10:00

Allegati

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1.19 MB
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26/09/2025 13:47
959.33 kB
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26/09/2025 13:47
1.82 MB
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26/09/2025 14:00
3.29 MB
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28/11/2025 17:49
54.16 kB
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28/11/2025 17:49
3.94 MB
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28/11/2025 18:19
969.12 kB
Avviso Appalto Aggiudicato
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28/11/2025 18:25
16.49 kB
verbale-3-seduta-pubblica-def.pdf.p7m.p7m.p7m
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01/12/2025 19:29
54.60 kB

Chiarimenti

26/09/2025 16:38
Quesito #1
Per la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se è possibile dimostrare il requisito con 3 distinti servizi per ogni categoria d'opera, nello specifico 3 servizi per la categoria V.02 e 3 servizi per la categoria S.04.



13/10/2025 13:43
Risposta
Per ogni categoria vanno indicati tre servizi di punta il cui importo complessivo deve soddisfare i requisiti della categoria stessa. In caso di raggruppamento, i requisiti per la singola categoria devono essere posseduti integralmente da un componente del raggruppamento.

01/10/2025 11:34
Quesito #2
Vorrei chiedere se per la figura del Responsabile del processo BIM (riportato al capitolo 6.3 del disciplinare) si può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
Vorrei inoltre sapere se è indifferente avere come figura BIM Manager o BIM Coordinator.
In alternativa qualora non fosse possibile l'avvalimento si chiede se la prestazione BIM si può subappaltare ai sensi del parere del Mit 2828/2024.




13/10/2025 13:44
Risposta
Per la figura del Responsabile del processo BIM NON E' POSSIBILE RICORRERE ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO, trattandosi di prestazione professionale, così come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza 6202 del 15.07.2025.
La figura richiesta è BIM manager o BIM Coordinator.
La figura del Responsabile BIM deve far parte della struttura operativa così come richiesto al punto 6.3 del Disciplinare di Gara e pertanto non può essere subappaltabile.

02/10/2025 12:05
Quesito #4
Con riferimento al disciplinare di gara, si sottopongono i seguenti quesiti per ottenere chiarimenti:

1)A pagina 14, punto 6.6, “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”, è riportato che l’operatore economico deve aver eseguito tre servizi “di punta” di ingegneria e architettura, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le caratteristiche ivi specificate. Tuttavia, a pagina 15 del medesimo disciplinare viene invece indicato il possesso di due servizi di punta.

Si chiede cortesemente di chiarire se il requisito richiesto sia pari a due o a tre servizi.

Inoltre, si chiede di precisare se il requisito relativo ai servizi di punta possa essere soddisfatto:

- complessivamente dal raggruppamento, consentendo quindi che ciascun partecipante dell’rtp apporti uno o più servizi analoghi (fermo restando che la mandataria debba possedere il requisito in misura maggioritaria),

oppure

- se, al contrario, per ogni categoria e ID di cui alla tabella del disciplinare, il requisito debba essere soddisfatto interamente da un singolo operatore, mediante il possesso di tre (o due) servizi analoghi riferibili al singolo partecipante all’rtp.



2) Con riferimento al disciplinare di gara, a pagina 19, punto 10 “SOPRALLUOGO”, è riportato che:

«Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita procura notarile munita di copia del documento di identità del delegante».

Al riguardo, si chiede cortesemente di chiarire se:


il sopralluogo possa essere effettuato da un soggetto diverso da quelli sopra indicati (rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico) munito di semplice delega sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di identità del delegante,
oppurese, come sembrerebbe evincersi dal testo del disciplinare, sia obbligatorio il conferimento di procura notarile, con conseguente esclusione della possibilità di conferire una delega semplice.


3) Con riferimento alla richiesta di presentazione della garanzia provvisoria a pagina 19 punto 9 “GARANZIA PROVVISORIA” del disciplinare di gara, si sottopone il seguente quesito:

L’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 dispone che:
«Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP».

Considerato che l’appalto in oggetto ha ad oggetto prestazioni quali:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM;

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi in modalità BIM;

- studi ed indagini geologiche;

si chiede cortesemente di chiarire per quale motivo, nonostante la citata disposizione normativa, nel disciplinare sia comunque richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.


13/10/2025 13:45
Risposta
Chiarimento 1
Si conferma che l'operatore deve aver eseguito negli ultimi 10 anni tre servizi “di punta”. I Servizi di punta devono essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento per l'importo complessivo dei lavori. Per la singola categoria e ID di cui alla tabella del disciplinare, il requisito deve essere soddisfatto interamente da un singolo operatore partecipante al raggruppamento, mediante il possesso di tre servizi analoghi negli ultimi 10 anni.
Chiarimento n. 2
Il sopralluogo deve essere eseguito come indicato nel disciplinare di gara. Si considera altresì valido il sopralluogo effettuato da un componente della RTP o da un socio della società di ingegneria partecipante. Non è ammesso sopralluogo con delega semplice a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Chiarimento n. 3
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria NON è dovuta per l'appalto in oggetto. Pertanto, quanto riportato al punto 9 del disciplinare di gara è da considerarsi mero refuso di stampa.

06/10/2025 17:34
Quesito #6
In relazione ai requisiti di capacità tecnica tecnica e professionale si chiede di chiarire se è possibile dimostrare il possesso degli stessi nella cat. V.02 utilizzando da V.03

13/10/2025 13:58
Risposta
I requisiti relativi alle singole categorie possono essere comprovati anche in caso di opere analoghe quando la complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (grado di complessità superiore della singola categoria attesta il requisito)
06/10/2025 22:51
Quesito #7
Con riferimento al SOPRALLUOGO (Punto 10, pag.16 del Disciplinare a base di gara), si chiede se lo stesso possa essere espletato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, munito di delega da parte del capogruppo mandatario oppure sia necessaria obbligatoriamente la procura notarile di tutti gli operatori.

Cordiali Saluti



13/10/2025 13:46
Risposta
Il sopralluogo deve essere eseguito come indicato nel disciplinare di gara. Si considera altresì valido il sopralluogo effettuato da un componente del raggruppamento o da un socio della società di ingegneria partecipante. Non è ammesso sopralluogo con delega semplice a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

07/10/2025 09:52
Quesito #8
Vorrei chiedere se per la figura del Responsabile del processo BIM (riportato al capitolo 6.3 del disciplinare) si può ricorrere al subappalto ai sensi del parere del Mit 2828/2024.


13/10/2025 13:46
Risposta
La figura del Responsabile BIM deve far parte della struttura operativa così come richiesto al punto 6.3 del Disciplinare di Gara e pertanto non può essere subappaltabile.

07/10/2025 15:43
Quesito #9
Buongiorno,

con la presente si richiede un chiarimento circa la possibilità di effettuare il sopralluogo mediante semplice delega.

Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Distinti Saluti.


13/10/2025 13:47
Risposta
Il sopralluogo deve essere eseguito come indicato nel disciplinare di gara. Si considera altresì valido il sopralluogo effettuato da un componente del raggruppamento o da un socio della società di ingegneria partecipante. Non è ammesso sopralluogo con delega semplice a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

08/10/2025 08:35
Quesito #10
Si richiede gentilmente di chiarire i seguenti aspetti.
In riferimento al Capitolo del 2 del disciplinare, tra le prestazioni richieste a base gara, oltre ai servizi di ingegneria, è richiesta anche l’esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione. Tuttavia, nell’importo a base gara indicato nel medesimo capitolo del disciplinare, non sembra destinato alcun corrispettivo per tale prestazione. Risulta invece dal quadro economico riportato nel DIP una somma di €25'000.00 destinata all’esecuzione di indagini. Si chiede dunque di chiarire l’incongruenza, o integrando l’importo a base gara, o stralciando le indagini dalle prestazioni richieste.In riferimento al Capitolo del 2 del disciplinare, tra le prestazioni richieste a base gara, è richiesta la restituzione in BIM. Tuttavia, nell’importo a base gara indicato nel medesimo capitolo del disciplinare, non risulta essere considerato l’incremento del 10% sugli onorari per l'uso del Building Information Modeling (BIM) prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Si chiede dunque di chiarire l’incongruenza.
24/10/2025 16:09
Risposta
chiarimento 1
L'indicazione delle indagini geologiche tra le prestazioni oggetto di appalto costituisce mero refuso di stampa e, pertanto, le stesse sono da intendersi stralciate dalle prestazioni da eseguire.
chiarimento 2
L'importo a base d'appalto tiene conto dell'incremento del 10% di cui all'art. 2 c.5 All.I.13 del D.Lgs. 36/2023. Si veda al riguardo il chiarimento del 24.10.2025 pubblicato nella sezione "Avvisi pubblici"
09/10/2025 17:15
Quesito #11
In merito alla presa visione dei luoghi e relativa apposita attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla S.A., necessaria per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, richiamato il Disciplinare di gara, e precisamente il punto 10 di pag. 16, di cui di seguito si riporta un estratto:
"In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziandi o da soggetto diverso, purché munito della procura notarile di tutti detti operatori",
si chiede se sia possibile effettuare il sopralluogo da un rappresentante dalla Capogruppo Mandataria del Costituendo RTI che intende partecipare alla gara, munito di delega firmata da parte dei restanti componenti dell'RTI in sostituzione della sopra richiamata procura notarile.


13/10/2025 13:47
Risposta
Il sopralluogo deve essere eseguito come indicato nel disciplinare di gara. Si considera altresì valido il sopralluogo effettuato da un componente del raggruppamento o da un socio della società di ingegneria partecipante. Non è ammesso sopralluogo con delega semplice a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

10/10/2025 12:12
Quesito #12
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto, in riferimento al sopralluogo previsto al punto "10 SOPRALLUOGO" del disciplinare, per la propria fattispecie, essendo l'incaricato al sopralluogo un socio dell'operatore economico partecipante, un tecnico, un professionista abilitato presso il rispettivo albo professionale, si chiede se una delega opportunamente firmata dal legale rappresentante costituisca un sufficiente ed idoneo strumento di mandato.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.


13/10/2025 13:47
Risposta
Il sopralluogo deve essere eseguito come indicato nel disciplinare di gara. Si considera altresì valido il sopralluogo effettuato da un componente del raggruppamento o da un socio della società di ingegneria partecipante. Non è ammesso sopralluogo con delega semplice a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

10/10/2025 12:35
Quesito #13
La presente per richiedere il seguente chiarimento.

In caso di partecipazione alla procedura di gara di un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti, è possibile che il sopralluogo venga effettuato da un PROCURATORE GENERALE della Società capogruppo mandataria, in possesso anche di delega semplice da parte della Società mandante?

Oppure la Società mandante deve, a sua volta, conferire specifica procura al soggetto della Capogruppo mandataria che effettuerà il sopralluogo?

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.





13/10/2025 13:47
Risposta
Il sopralluogo deve essere eseguito come indicato nel disciplinare di gara. Si considera altresì valido il sopralluogo effettuato da un componente del raggruppamento o da un socio della società di ingegneria partecipante. Non è ammesso sopralluogo con delega semplice a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

10/10/2025 12:40
Quesito #14
Con riferimento alla richiesta di presentazione della garanzia provvisoria a pagina 16 punto 9 “GARANZIA PROVVISORIA” del disciplinare di gara, si sottopone il seguente quesito:
L’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 dispone che:
«Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP».
Considerato che l’appalto in oggetto ha ad oggetto prestazioni quali:
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi in modalità BIM;
- studi ed indagini geologiche;
si chiede cortesemente di chiarire per quale motivo, nonostante la citata disposizione normativa, nel disciplinare sia comunque richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.


13/10/2025 13:48
Risposta
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria NON è dovuta per l'appalto in oggetto. Pertanto, quanto riportato al punto 9 del disciplinare di gara è da considerarsi mero refuso di stampa.

13/10/2025 12:58
Quesito #15
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’ 108 del d.lgs. 36/2023 , per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA.


Chiarimento 1


Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, quanto al dettato del paragrafo 9 “GARANZIA PROVVISORIA” del disciplinare di gara, tenuto conto che l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 dispone che:
«Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP».
Considerato che l’appalto in oggetto ha ad oggetto prestazioni quali:
-progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM;
-coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi in modalità BIM;
-studi ed indagini geologiche;
si chiede di confermare che:


ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 la cauzione provvisoria NON è dovuta e che quanto riportato al punto 9 del disciplinare è da considerarsi refuso in fase di stampa.




Chiarimento 2

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, visto il chiarimento afferente alla offerta economica, si chiede di confermare che la formula relativa alla offerta economica è la seguente:

Se Ri
PEi = (Ri/Rmed)^ α*X

Se Ri>Rmed

PEi = X

Ove:

PEi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

Ri = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

Rmed= media ribassi offerti;

α = 0,2;

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 10.




Chiarimento 3


Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, e alle id di opere afferenti alla procedura di gara in oggetto, si chiede di confermare se:


- ai fini della dimostrazione della categoria V.02 si utilizzabile la categoria V.03 avente indice di complessità superiore;


- ai fini della dimostrazione della categoria S.04 si utilizzabile la categoria S.05 e S.06 avente indice di complessità superiore;


Grazie


13/10/2025 13:57
Risposta
Chiarimento n. 1
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria NON è dovuta per l'appalto in oggetto. Pertanto, quanto riportato al punto 9 del disciplinare di gara è da considerarsi mero refuso di stampa.
Chiarimento n. 2
Si conferma la correttezza della formula riportata, ai sensi dell'art. 2-bis dell'All. I.13 al D.Lgs. 36/2023
Chiarimento n. 3
I requisiti relativi alle singole categorie possono essere comprovati anche in caso di opere analoghe quando la complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (grado di complessità superiore della singola categoria attesta il requisito)
13/10/2025 14:05
Quesito #16
Buonasera in merito alla gara in oggetto si chiede se i requisiti relativi ai 3 servizi di punta possono essere attestati mediante certificati rilasciati da committenti pubblici e da committenti privati.
Saluti

17/10/2025 16:50
Risposta
Per lavori pubblici :
Vale quanto riportato al punto 6.6 del Disciplinare : I requisiti relativi ai servizi di punta devono essere attesati dalla stazione appaltante che li ha commissionati

Per i lavori privati :
Si ritengono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. In tal caso, sulla scorta delle disposizioni di cui all’art.262 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., i servizi dovranno essere << documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima».
14/10/2025 10:47
Quesito #17
Buongiorno in merito alla gara in oggetto si fa presente che per il caricamento della documentazione amministrativa a portale, come da screen shot in allegato, mancano gli spazi "finestra di caricamento" relativa alle voci:
- sopralluogo;
- anac;
- dichiarazione impegno;
- ed altro......
Si chiede di fornire indicazioni in merito al caricamento di detti documenti.
saluti

17/10/2025 16:58
Risposta
La documentazione richiesta, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, potrà essere inserita in una cartella compressa (.zip / .rar , anch'essa firmata digitalmente) e caricata nella busta amministrativa in "istanza di partecipazione" o in "dichiarazioni integrative".
14/10/2025 18:48
Quesito #18
Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:

Requisiti di capacità tecnica e professionale
Si chiede di confermare se, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, sia obbligatorio presentare n. 3 servizi di punta per il raggiungimento dell’importo minimo richiesto, oppure se tale importo possa essere raggiunto anche mediante un numero inferiore di servizi, purché pertinenti e coerenti con le categorie e le prestazioni richieste.Sopralluogo
Alla luce anche dei chiarimenti già forniti, nel caso di partecipazione in forma singola da parte di una società di ingegneria, si chiede di precisare se la procura notarile sia necessaria anche qualora il sopralluogo venga effettuato direttamente da un dipendente della società stessa.
Essendo parte integrante della struttura tecnico - organizzativa del concorrente, il dipendente, nell’ambito del sopralluogo, svolgerebbe unicamente una funzione di rappresentanza tecnica finalizzata alla più accurata valutazione delle condizioni di contesto, ai fini della predisposizione della migliore offerta tecnica.

Cordiali saluti
17/10/2025 17:27
Risposta
Chiarimento 1 - Si conferma che i servizi di punta richiesti devono essere tre negli ultimi dieci anni.
Chiarimento 2 - E' ammesso il sopralluogo eseguito da un dipendente della società di ingegneria partecipante munito di specifica delega e allegata documentazione / dichiarazione di comprova.
16/10/2025 09:48
Quesito #19
La presente per richiedere il seguente chiarimento.

In caso di partecipazione alla procedura di gara di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti ed il sopralluogo venga richiesto ed effettuato dal mandatario o da un mandante; necessita solo il possesso di delega semplice da parte di tutti gli operatori economici del RTP?
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.


17/10/2025 17:01
Risposta
Vedi risposta quesito #7
17/10/2025 17:30
Quesito #20
Si chiede conferma che:

1. per il BIM coordinator o Bim Manager , di cui punto 5 dei professionisti indicati al punto 6.3 del disciplinare, si possa ricorrere al subappalto necessario.

Nel caso in cui il concorrente (singolo o associato) non sia in possesso internamente delle specifiche qualificazioni professionali necessarie per eseguire talune prestazioni specialistiche obbligatorie (come la relazione archeologica e la relazione ambientale), è necessario ricorrere all'istituto del Subappalto Necessario (o Qualificante).

Questo istituto ha carattere generale e una chiara matrice proconcorrenziale, volta a colmare il deficit di qualificazione dell'offerente per eseguire lavorazioni a qualificazione necessaria.

Sebbene tradizionalmente legato agli appalti di lavori, la giurisprudenza interna e comunitaria ne ha esteso l'applicazione agli appalti di servizi e forniture (Cfr. Corte di Giustizia -Causa C-176/98-, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9, TAR Milano, 30.11.2021 n. 2641; TAR Venezia, 22.08.2023, n. 1204; Cons. Stato, sez. V, n. 3504 del 2020) . Nello specifico, l'istituto si applica a prescindere da una previsione esplicita nella lex specialis, purché sia configurabile un requisito specifico, come l'iscrizione a un Albo professionale o il possesso di particolari autorizzazioni, necessarie per eseguire la prestazione. Nel nostro caso, la necessità di affidare per il Responsabile del processo BIM di cui al punto 6.3 del disciplinare avente certificazione BIM MANAGER O BIM COORDINATOR (qualora il concorrente non abbia internamente le figure).

L'operatore economico è tenuto a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto c.d. necessario per supplire al requisito di qualificazione mancante, ma non è obbligato a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta. Infatti, l'indicazione della volontà di subappaltare, anche se generica e resa tramite il DGUE, è stata ritenuta sufficiente per colmare il difetto dei requisiti per le categorie a qualificazione obbligatoria, a condizione che l'intenzione sia espressa (Consiglio di Stato sez. V sent. 12 novembre 2024 n. 9051; Cons. Stato, Sez. V, 22.02.2024 n. 1793; Cons. Stato, Sez. V, 28.3.2023, n. 3180).

Ed altresì, si chiede conferma :

2. Di poter considerare l’esperto CAM ai sensi dell’art. 119, c. 3 dlgs. 36/2023 tenuto conto che può essere considerata come una figura accessoria e sussidiaria non espressamente richiesta dallo stesso disciplinare.



22/10/2025 16:34
Risposta
Chiarimento 1
La figura del Responsabile BIM deve far parte della struttura operativa così come richiesto al punto 6.3 del Disciplinare di Gara e pertanto non può essere subappaltabile. [vedi Quesito #8]
Chiarimento 2
Si conferma la possibilità di considerare l’esperto CAM ai sensi dell’art. 119, c. 3 dlgs. 36/2023 per le motivazioni esposte.


21/10/2025 12:33
Quesito #21
Salve, la presente per chiedere :
- Quesito 1:
Con riferimento al numero massimo di elaborati da produrre per l’offerta tecnica, si chiede di precisare il criterio di conteggio delle cartelle. In particolare, si domanda se per una cartella debbano intendersi una singola facciata oppure due facciate fronte/retro. Di conseguenza, si chiede conferma che il numero massimo di pagine producibili sia rispettivamente:
per il criterio A, 10 oppure 20 A3;per il criterio B, 35 oppure 70 A4;per il criterio C, 7 oppure 14 A4.
Quesito 2:
Con riferimento ai criteri B e C dell’offerta tecnica, si chiede di confermare se sia ammessa la possibilità di presentare una relazione composta da elaborati in formato misto A4 e A3, fermo restando il numero massimo di elaborati previsto per ciascun criterio;

- Quesito 3:
In riferimento alla documentazione richiesta si chiede se la sottoscrizione digitale delle cartelle compresse debba essere firmata da tutti i partecipanti del RTP in costituendo o basti la sola apposizione digitale della mandataria, senza omettere che al suo interno i files siano firmati da tutti gli O.E. del medesimo RTP?

Cordiali saluti
22/10/2025 16:39
Risposta
Chiarimento 1
AI fini del presente appalto si precisa che ad ogni cartella corrisponde una facciata. Quindi, rispettivamente:
- per il criterio A, 10 facciate A3;
- per il criterio B, 35 facciate A4;
- per il criterio C, 7 facciate A4.
Chiarimento 2
Si conferma la possibilità di presentare una relazione composta da elaborati in formato misto A4 e A3, fermo restando il numero massimo di elaborati previsto per ciascun criterio e il criterio di equivalenza 1A3=2A4.
Chiarimento 3
Si rimanda al punto 14 del disciplinare di gara che precisa le modalità di sottoscrizione in caso di RTP costituendo o costituito.


21/10/2025 13:00
Quesito #23
Salve,
in riferimento al pagamento del bollo mediante F23, vi si chiede gentilmente a seguito del link indicato nel disciplinare https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php.

di indicare quale sia il codice 6. Ufficio o Ente, fornito per il Comune di Torre Orsaia in quanto risulta essere indefinito, o se alternativamente si possa assolvere al medesimo mediante l'acquisto di una marca da bollo

Cordiali saluti

22/10/2025 16:47
Risposta
Si conferma che, in alternativa alle modalità indicate nel disciplinare di gara, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica allegando, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
22/10/2025 12:34
Quesito #24
Con la presente si chiede se in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, in fase di caricamento per i vari DGUE o altre dichiarazioni singole è possibile caricare le stesse in file zip nell'apposita sezione e se lo stesso zip debba essere sottoscritto da tutte le parti o solo dalla mandataria.
22/10/2025 16:41
Risposta
Si rimanda al punto 14 del disciplinare di gara che precisa le modalità di sottoscrizione in caso di RTP costituendo o costituito.

22/10/2025 14:36
Quesito #25
Con la presente si chiede se per l'assolvimento dell'imposta di bollo, in alternativa al mod. F23, sia possibile acquistare la marca da bollo da euro 16,00 inserendo il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione ed allegando copia del contrassegno in formato pdf.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti
22/10/2025 16:45
Risposta
Si conferma che, in alternativa alle modalità indicate nel disciplinare di gara, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica allegando, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
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